CARA SRL, LO SAI CHE PUOI SCEGLIERE IL TIPO DI CONTROLLO A TE PIU’ GRADITO ?

Le SRL che hanno l’obbligo dei controlli possono scegliere tra quello di legalità (affidato al collegio sindacale o a un sindaco unico) e la revisione legale (affidata a un revisore persona fisica o a una società di revisione). Così detta il Tribunale di Bologna nel decreto del 23 maggio 2019. Seppur in obiter dictum, ha espresso parere relativamente ad alcune modifiche statutarie di una srl sui dubbi di un notaio rogante circa la legittimità di alcune modifiche statutarie.  Questa facoltà di scelta, contraria a quanto fino ad oggi riconosciuto dalla prevalente dottrina, consente alle srl soggette ad obbligo ad optare per la nomina di un organo suscettibile di assumere il duplice ruolo di controllo e di revisione, nominare un organo monocratico, scegliere il tipo di attività (controllo sulla gestione o revisione legale dei conti). Nelle srl esiste, infatti, un sistema di controllo diffuso nel quale il singolo socio (ex art. 2476 comma 2 c.c.) ha la possibilità di controllare libri e documenti sociali anche attraverso professionisti di fiducia e quindi secondo il Tribunale di Bologna, l’assenza dei due controlli non appare una scelta ontologicamente incompatibile con i principi dell’ordinamento.